Cos'è il CCNL Commercio
Il CCNL Commercio è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, stipulato da Confcommercio (la principale associazione datoriale del commercio italiano) con le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS-UIL.
L'ultimo rinnovo è stato firmato il 22 marzo 2024 e copre il periodo 2023-2027, con aumenti salariali distribuiti in sei tranche. Il contratto si applica a circa 3 milioni di lavoratori in Italia, impiegati in negozi, supermercati, centri commerciali, agenzie, società di servizi e tutte le attività del terziario.
Il CCNL Commercio disciplina tutti gli aspetti del rapporto di lavoro: retribuzione minima, livelli di inquadramento, scatti di anzianità, orario, ferie, tredicesima, quattordicesima, periodo di prova, malattia, maternità e molto altro.
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Il CCNL Commercio prevede 8 livelli di inquadramento, dal più alto (Quadro) al più basso (VII livello). L'inquadramento dipende dalla mansione svolta, dalla responsabilità assegnata e dall'autonomia decisionale.
| Livello | Profilo Professionale | Esempi di Mansioni |
|---|---|---|
| Quadro | Lavoratori con funzioni direttive, alta professionalità e autonomia decisionale | Responsabile di punto vendita grande superficie, direttore commerciale area, responsabile HR |
| I Livello | Lavoratori con autonomia operativa e responsabilità di coordinamento | Responsabile reparto, capo ufficio, buyer senior, visual merchandiser senior |
| II Livello | Lavoratori con elevata specializzazione tecnica o commerciale | Impiegato tecnico specializzato, addetto contabilità senior, programmatore, agente di commercio plurimandatario |
| III Livello | Lavoratori con mansioni qualificate che richiedono specifiche competenze | Impiegato amministrativo, addetto marketing, store manager medio, addetto logistica senior |
| IV Livello | Lavoratori con mansioni esecutive qualificate, ampiamente diffuso nel settore | Commesso qualificato, cassiere responsabile, addetto vendite specializzato, segretaria di concetto |
| V Livello | Lavoratori con mansioni esecutive standard | Commesso, addetto scaffalista qualificato, operatore di cassa, magazziniere qualificato |
| VI Livello | Lavoratori con mansioni semplici e ripetitive, con formazione di base | Addetto pulizie interne, ausiliario di negozio, facchino, fattorino interno |
| VII Livello | Lavoratori in fase di primo inserimento o con mansioni elementari | Lavoratori neo-assunti senza qualifica specifica, addetti a mansioni di supporto basilare |
Nota: il VII livello può essere utilizzato per l'inserimento iniziale, ma dopo il periodo di prova il lavoratore deve essere inquadrato nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte. L'utilizzo prolungato del VII livello per mansioni superiori è una pratica non consentita dal contratto.
Tabella Aumenti per Tranche 2023-2027
Il rinnovo del 22 marzo 2024 ha previsto aumenti salariali distribuiti in sei tranche dal 2023 al 2027. Gli incrementi sono non assorbibili, il che significa che si aggiungono integralmente al minimo tabellare e non possono essere compensati da superminimi aziendali già in essere.
| Livello | Apr 2023 | Apr 2024 | Mar 2025 | Nov 2025 | Nov 2026 | Feb 2027 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | +52,09 € | +121,54 € | +52,09 € | +60,77 € | +60,77 € | +69,44 € | 416,67 € |
| I Livello | +46,92 € | +109,48 € | +46,92 € | +54,74 € | +54,74 € | +62,55 € | 375,34 € |
| II Livello | +40,59 € | +94,70 € | +40,59 € | +47,35 € | +47,35 € | +54,11 € | 324,67 € |
| III Livello | +34,69 € | +80,94 € | +34,69 € | +40,47 € | +40,47 € | +46,25 € | 277,50 € |
| IV Livello | +30,00 € | +70,00 € | +30,00 € | +35,00 € | +35,00 € | +40,00 € | 240,00 € |
| V Livello | +27,10 € | +63,24 € | +27,10 € | +31,62 € | +31,62 € | +36,14 € | 216,83 € |
| VI Livello | +24,33 € | +56,78 € | +24,33 € | +28,39 € | +28,39 € | +32,45 € | 194,66 € |
| VII Livello | +20,83 € | +48,61 € | +20,83 € | +24,31 € | +24,31 € | +27,78 € | 166,66 € |
Il totale degli aumenti nel quinquennio 2023-2027 va da 166,66€ per il VII livello a 416,67€ per il Quadro. Il valore assoluto degli incrementi è più elevato per i livelli superiori, mentre in termini percentuali il rialzo è più omogeneo tra i livelli (circa il 18-20% in cinque anni).
Minimi Tabellari Stimati 2026
La tabella seguente mostra i minimi tabellari stimati dopo l'applicazione delle prime quattro tranche di aumento (fino a novembre 2025). I valori includono la base retributiva pre-rinnovo incrementata con gli aumenti cumulativi.
| Livello | Minimo Stimato (nov 2025) | Dopo Nov 2026 | Dopo Feb 2027 (finale) |
|---|---|---|---|
| Quadro | ~2.487 € | ~2.548 € | ~2.617 € |
| I Livello | ~2.235 € | ~2.290 € | ~2.352 € |
| II Livello | ~1.931 € | ~1.978 € | ~2.032 € |
| III Livello | ~1.653 € | ~1.693 € | ~1.739 € |
| IV Livello | ~1.572 € | ~1.607 € | ~1.647 € |
| V Livello | ~1.418 € | ~1.450 € | ~1.486 € |
| VI Livello | ~1.275 € | ~1.303 € | ~1.336 € |
| VII Livello | ~1.090 € | ~1.114 € | ~1.142 € |
Importante: questi valori sono stime indicative basate sugli incrementi contrattuali noti. I minimi tabellari ufficiali e aggiornati si trovano sul sito confcommercio.it e nelle circolari delle associazioni di categoria territoriali. I valori reali in busta paga possono differire per effetto di superminimi, premi aziendali e altre voci contrattuali.
Scatti di Anzianità
Gli scatti di anzianità remunerano la fedeltà aziendale. Nel CCNL Commercio maturano ogni 2 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, per un massimo di 5 scatti (10 anni totali di anzianità retribuita).
| Livello | Importo per Scatto | Max 5 Scatti (totale) |
|---|---|---|
| Quadro | ~28 €/mese | ~140 €/mese |
| I Livello | ~25 €/mese | ~125 €/mese |
| II Livello | ~21 €/mese | ~105 €/mese |
| III Livello | ~18 €/mese | ~90 €/mese |
| IV Livello | ~15 €/mese | ~75 €/mese |
| V Livello | ~15 €/mese | ~75 €/mese |
| VI Livello | ~13 €/mese | ~65 €/mese |
| VII Livello | ~11 €/mese | ~55 €/mese |
Gli scatti di anzianità sono una voce non assorbibile: l'azienda non può compensarli con aumenti individuali già corrisposti. Concorrono alla base di calcolo di tredicesima, quattordicesima, indennità di malattia e TFR. Dopo il raggiungimento del 5° scatto (10 anni), non maturano ulteriori aumenti per anzianità.
In caso di passaggio a un livello superiore, gli scatti maturati rimangono in essere ma il calcolo riprende da zero per il nuovo livello (i due anni si conteggiano dal cambio di livello).
Indennità di Contingenza ed EDR
La indennità di contingenza è una voce storica della retribuzione italiana, oggi cristallizzata in un importo fisso per effetto del "blocco della contingenza" introdotto nel 1993. Nel CCNL Commercio è stata consolidata nei minimi tabellari nel corso degli anni.
L'EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) è invece una voce separata e ben visibile in busta paga: ammonta a 10,33€ mensili fissi per tutti i livelli di inquadramento, senza distinzione di livello o anzianità. Questo importo:
- Non viene assorbito da aumenti contrattuali o aziendali
- Concorre alla base di calcolo di tredicesima e quattordicesima
- È incluso nella base di computo del TFR
- Viene erogato anche in caso di malattia, maternità e altri istituti contrattuali
Sebbene l'importo sia modesto (123,96€ annui), rappresenta un diritto contrattuale garantito che non può essere eliminato dal contratto individuale di lavoro.
Tredicesima e Quattordicesima
Il CCNL Commercio prevede 14 mensilità all'anno per tutti i lavoratori dipendenti.
Tredicesima Mensilità (Gratifica Natalizia)
La tredicesima viene erogata entro il 20 dicembre di ogni anno. Si calcola in proporzione al periodo di servizio prestato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno corrente:
- Per chi ha lavorato tutto l'anno: importo pari a una mensilità intera (minimo tabellare + EDR + scatti + altre voci continuative)
- Per chi ha lavorato meno di 12 mesi: importo pari a 1/12 per ogni mese lavorato (o frazione superiore a 15 giorni)
Quattordicesima Mensilità
La quattordicesima viene erogata entro il 1° luglio di ogni anno. Si calcola in riferimento al periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno corrente:
- Per chi ha lavorato tutto il periodo: importo pari a una mensilità intera
- Per chi ha lavorato meno di 12 mesi: proporzionale ai mesi lavorati
Sia tredicesima che quattordicesima sono soggette normalmente a IRPEF e contributi INPS. Non beneficiano di tassazione separata (a differenza del TFR). Questo significa che nelle buste paga di dicembre e luglio il prelievo fiscale sarà più elevato del solito.
| Mensilità Extra | Erogazione | Periodo di Riferimento | Base di Calcolo |
|---|---|---|---|
| Tredicesima | Entro 20 dicembre | 1° gennaio - 31 dicembre | Minimo + EDR + scatti + voci fisse |
| Quattordicesima | Entro 1° luglio | 1° luglio - 30 giugno | Minimo + EDR + scatti + voci fisse |
Orario di Lavoro
Il CCNL Commercio fissa l'orario ordinario in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi (tipicamente con due giorni di riposo settimanale, non necessariamente il sabato e la domenica per le attività commerciali).
Caratteristiche principali dell'orario:
- Orario giornaliero massimo: 8 ore, estendibile a 9 in casi particolari con riduzione compensativa
- Straordinario: consentito fino a 250 ore annue, con maggiorazione del 15% per le prime ore e del 20% oltre le 48 ore settimanali per più settimane consecutive
- Lavoro domenicale e festivo: maggiorazione del 30% sulla retribuzione ordinaria
- Lavoro notturno (dalle 22 alle 6): maggiorazione del 25% in via ordinaria
- Part-time: possibile in tutte le tipologie (orizzontale, verticale, misto) con accordo scritto
Ferie e Permessi
I lavoratori del CCNL Commercio maturano diritti significativi in termini di riposo annuale:
| Istituto | Durata/Importo | Note |
|---|---|---|
| Ferie annuali | 26 giorni lavorativi | Maturate proporzionalmente; almeno 2 settimane consecutive devono essere godute entro il 30 giugno dell'anno successivo |
| Permessi ROL | Fino a 88 ore annue | Riduzioni di orario per festività soppresse e altri permessi retribuiti |
| Permessi per lutto | 3 giorni | Per decesso di coniuge, figli o genitori |
| Permessi per matrimonio | 15 giorni | Retribuiti, non computati nelle ferie |
| Aspettativa non retribuita | Fino a 12 mesi | Per gravi motivi familiari, documentati |
Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro in corso: il lavoratore ha diritto a goderne effettivamente. Solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non godute vengono liquidate come indennità sostitutiva.
Periodo di Prova
Il CCNL Commercio stabilisce la durata massima del periodo di prova in funzione del livello di inquadramento. Durante questo periodo entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione.
| Livello | Durata Periodo di Prova |
|---|---|
| Quadro e I Livello | 180 giorni di calendario |
| II e III Livello | 90 giorni di calendario |
| IV e V Livello | 60 giorni di calendario |
| VI e VII Livello | 30 giorni di calendario |
Alcune precisazioni importanti sul periodo di prova:
- Il patto di prova deve essere stipulato in forma scritta nel contratto individuale, altrimenti è nullo
- Non può essere rinnovato per lo stesso lavoratore con lo stesso datore e per le stesse mansioni
- In caso di malattia, infortunio o maternità, il periodo di prova si sospende automaticamente
- Se il periodo di prova va a buon fine, il tempo trascorso è computato come anzianità lavorativa a tutti gli effetti (inclusi ferie, tredicesima e TFR)
- I contratti individuali possono prevedere periodi di prova più brevi, mai più lunghi di quelli contrattuali
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Domande Frequenti sul CCNL Commercio
Quanti livelli ha il CCNL Commercio?
Il CCNL Commercio (Confcommercio) prevede 8 livelli di inquadramento: Quadro, I, II, III, IV, V, VI e VII livello. Il Quadro è il livello più alto, riservato a figure con funzioni direttive e autonomia decisionale, mentre il VII è il livello d'ingresso per mansioni elementari.
Quanto guadagna un IV livello del CCNL Commercio nel 2026?
Un lavoratore di IV livello CCNL Commercio ha un minimo tabellare stimato di circa 1.572€ lordi mensili a novembre 2025, che salirà a circa 1.607€ con l'aumento di novembre 2026 (+35€) e a circa 1.647€ con l'aumento di febbraio 2027 (+40€). Il IV livello comprende impiegati con mansioni esecutive qualificate e lavoratori specializzati.
Quando arriva il prossimo aumento del CCNL Commercio?
Il prossimo aumento è previsto a novembre 2026 (ultima tranche del rinnovo firmato il 22 marzo 2024). I valori variano per livello: Quadro +60,77€, I livello +54,74€, II +47,35€, III +40,47€, IV +35€, V +31,62€, VI +28,39€, VII +24,31€. L'ultima tranche sarà poi a febbraio 2027.
Come funzionano gli scatti di anzianità nel CCNL Commercio?
Gli scatti di anzianità scattano ogni 2 anni di servizio continuativo nella stessa azienda, per un massimo di 5 scatti. L'importo varia per livello: il Quadro riceve circa 28€ a scatto, il I livello 25€, il II livello 21€, il III 18€, il IV e V livello circa 15€, il VI 13€ e il VII 11€. Ogni scatto è cumulativo e si somma al minimo tabellare.
La quattordicesima spetta a tutti i lavoratori del commercio?
Sì, il CCNL Commercio Confcommercio prevede la quattordicesima mensilità per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo pieno e part-time). Viene erogata entro il 1° luglio di ogni anno ed è pari a una mensilità intera per chi ha lavorato l'intero anno precedente. Si matura in dodicesimi per chi ha lavorato meno di 12 mesi.
Quante ferie spettano con il CCNL Commercio?
I lavoratori del commercio hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie l'anno, maturati dopo 1 anno di servizio. Per chi ha meno di un anno di anzianità le ferie si maturano proporzionalmente (circa 2,17 giorni al mese). Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro, salvo in caso di risoluzione.
Qual è il periodo di prova per il CCNL Commercio?
Il periodo di prova varia per livello: Quadro e I livello hanno 180 giorni di calendario; II e III livello 90 giorni; IV e V livello 60 giorni; VI e VII livello 30 giorni. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza indennità, salvo diversa previsione del contratto individuale.
Cos'è l'EDR nel CCNL Commercio?
L'EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) è una voce fissa di 10,33€ mensili che spetta a tutti i lavoratori del commercio, indipendentemente dal livello. È un importo che non viene assorbito da eventuali aumenti contrattuali o aziendali e concorre alla base di calcolo della tredicesima, quattordicesima e del TFR.
Il CCNL Commercio vale anche per i part-time?
Sì, il CCNL Commercio si applica integralmente anche ai lavoratori part-time. Il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, la tredicesima, la quattordicesima e le ferie vengono riparametrate in proporzione all'orario di lavoro. Ad esempio, un part-time al 50% percepisce metà del minimo tabellare e matura ferie proporzionalmente.
Come si calcola la tredicesima nel CCNL Commercio?
La tredicesima si calcola dividendo la retribuzione mensile (minimo tabellare + scatti + EDR + altre voci contrattuali) per 12 e moltiplicando per i mesi lavorati. Viene erogata entro il 20 dicembre. Per chi non ha lavorato l'intero anno, si calcola in dodicesimi. La tredicesima è soggetta a IRPEF e contributi INPS normalmente.
Qual è il contratto di riferimento per il settore commercio?
Il CCNL di riferimento è quello firmato il 22 marzo 2024 tra Confcommercio (datori di lavoro) e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL (sindacati dei lavoratori). Copre il periodo 2023-2027 e si applica a circa 3 milioni di lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi in Italia.
Quanto guadagna un III livello CCNL Commercio netto al mese?
Un III livello con minimo tabellare stimato di circa 1.653€ lordi mensili (a novembre 2025) percepisce, con 14 mensilità e considerando contributi INPS del 9,19% e IRPEF 2026, circa 1.230-1.280€ netti mensili. Il netto esatto dipende dalla regione (addizionali), da eventuali familiari a carico e da altri elementi retributivi aziendali.
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Fonti: Confcommercio · CNEL — Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro